Il 18 settembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato, con 162 voti a favore, 91 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge n.1660 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, meglio noto come “decreto sicurezza”.

Il testo, che dovrà essere discusso in Senato, contiene delle disposizioni che sono state definite dalle opposizioni come “norme liberticide che reprimono il dissenso”. Anche i maggiori sindacati, CGIL e UIL, ritengono il decreto in questione “pericoloso per la democrazia del Paese”, e hanno organizzato una manifestazione davanti al Senato per mercoledì 25 settembre.

Le novità che verrebbero introdotte spaziano dall’inasprimento delle regole per contrastare le rivolte nelle carceri e nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), alla possibilità (facoltativa) per le forze dell’ordine di utilizzare bodycam, alla criminalizzazione dei blocchi stradali; dall’aggravamento della pena per i reati commessi al fine di “impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”, all’eliminazione dell’obbligo di sospensione della pena per le donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno.

Il Partito democratico (PD) ha annunciato, in una nota, che chiederà un’audizione parlamentare per valutare se il decreto viola “i principi di libertà di espressione, riunione e associazione stabiliti dall’articolo 2 del Trattato dell’Unione Europea, dagli articoli 11, 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea”.

Lo Stato di diritto in Italia

La situazione del rispetto dello Stato di diritto in Italia è da tempo tenuta sotto controllo dalle istituzioni europee e dal Consiglio d’Europa.

Nel report pubblicato lo scorso 24 luglio, la Commissione europea aveva espresso preoccupazione sul livello di indipendenza della magistratura italiana percepito come “basso tra i cittadini” e “medio tra le imprese”, così come verso il livello di corruzione nel settore pubblico che continua “ad essere relativamente elevato”, e conteneva una menzione particolare sull’indipendenza dei media pubblici, con riferimento specifico alla RAI.

Al centro delle preoccupazioni della Commissione europea c’è anche la “riforma del premierato” voluta dal Governo Meloni che, si legge nel rapporto, ha suscitato le preoccupazioni da parte di alcuni portatori di interesse “in merito […] all’attuale sistema di bilanciamento dei poteri istituzionali”. Secondo alcune indiscrezioni sembra che la riforma sia stata rimandata al 2025.

Il disegno di legge n.1660 (decreto sicurezza) andrebbe, quindi, ad aggravare una situazione di rispetto dello Stato di diritto già preoccupante, introducendo di fatto limitazioni alla libertà di manifestazione e al diritto di riunione pacifica, peggiorando le condizioni dei migranti nei Centri di permanenza per rimpatri (CPR), introducendo il reato di “resistenza passiva” nelle carceri e rimandando, ancora una volta, alcune importanti misure per il controllo dell’azione delle forze dell’ordine.

Norma anti-Gandhi

Tra le novità che vengono introdotte dal testo di legge, vi è il passaggio del blocco stradale da illecito amministrativo a reato penale punibile con fino a un mese di reclusione e una multa fino a 300 euro, e qualora l’atto sia compiuto “da più persone riunite” la pena della reclusione viene estesa da 6 mesi a due anni.

Questa previsione, è stata definita dai critici “norma anti-Gandhi”, perché criminalizza di fatto chi protestando, anche in modo pacifico, metta in atto l’occupazione o l’ostruzione di strade o ferrovie.

Inoltre, è anche prevista la pena detentiva compresa tra 18 mesi e cinque anni per chiunque causi danni in spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, e tale pena viene aumentata laddove “la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”.

Sono evidenti i riferimenti ai blocchi stradali che sistematicamente gli attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion realizzano, alle manifestazioni dei gruppi “No Tav” e della “Rete No Ponte” che si oppone alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Contro il sovraffollamento delle carceri il ddl introduce il reato di rivolta

Nonostante la sentenza n.6604 pronunciata nel 2022 dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che la resistenza passiva non è un reato e non può essere affiancato alla resistenza a pubblico ufficiale, all’articolo 26 del disegno di legge, nella sezione riguardante le rivolte nelle carceri, è stato sancito esattamente in contrario.

“Costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che […] impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”.

Sempre all’interno dello stesso articolo viene introdotto il reato di rivolta che prevede la reclusione da uno a cinque anni, inoltre, “coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni”.

La misura, anziché garantire una maggior sicurezza nelle carceri – che dovrebbe essere il fine della disposizione -, andrà di fatto ad appesantire una situazione carceraria già molto drammatica. Le statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa (SPACE I) per il 2023, pubblicate lo scorso 6 giugno, mostrano il persistente problema del sovraffollamento carcerario in Europa.

Il report (rilanciato anche su X) rileva come il numero di detenuti per 100 posti disponibili è aumentato del 2% tra il 31 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2023, passando da 91,7 a 93,5 detenuti per 100 posti, nello specifico in Italia si registra un “sovraffollamento grave” dovuto alla presenza di 109 detenuti ogni 100 posti letto.

Infine, ddl sicurezza non rende più obbligatorio, bensì facoltativo, il rinvio della pena per le donne incinte e per le madri con figli entro l’anno di età. Sarà quindi il giudice a valutare caso per caso.

Niente codici identificativi per le forze dell’ordine

Nell’Unione europea 21 Stati membri su 27 prevedono una forma di identificazione per le forze dell’ordine, l’Italia non è tra questi.

Nonostante varie raccomandazioni provenienti dalle istituzioni internazionali per garantire il riconoscimento degli agenti di polizia, e nonostante la condanna per tortura che l’Italia ha ricevuto dalla Corte di Strasburgo per i fatti avvenuti nel 2001 alla scuola Diaz durante G8 di Genova, non sono ancora state introdotte norme che tutelino dalle violenze.

Nel 2012 il Parlamento europeo esprimeva, in una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, “preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell’Ue” ed esortava “gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo”.

Il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite si è espresso nel 2016 raccomandandosi che “i funzionari delle forze di polizia siano chiaramente e individualmente identificabili, ad esempio esponendo una targhetta col nome o con un numero”.

Il disegno di legge introduce, invece, la possibilità, e quindi su base facoltativa, per le forze dell’ordine di indossare le bodycam, ossia videocamere che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l’attività di chi le indossa e dei soggetti con cui l’agente interagisce. Il limite principale di questi dispositivi è che possono essere facilmente spenti, a differenza dei codici identificativi che sono sempre ben visibili.

Le novità quindi che il ddl introduce pongono delle domande sull’effettivo attacco allo Stato di diritto in Italia. La questione sarà oggetto di interrogazioni parlamentari e si aspettano reazioni da parte delle istituzioni europee.

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